CONDIZIONI GENERALI DI INTERMEDIAZIONE DEI TRASPORTI E DELLE SPEDIZIONI DI ZENA SRL
DEFINIZIONI
CONDIZIONI GENERALI DI INTERMEDIAZIONE o CONDIZIONI: il presente testo riporta le condizioni generali di contratto di ZENAsrl, salvo deroga scritta, a tutti gli incarichi di intermediazione nell’organizzazione di trasporti e spedizioni.
CONFERIMENTO D’INCARICO : la comunicazione scritta del Mandante con la quale viene richiesto allaZENA l’organizzazione di uno o più trasporti e/o spedizioni nazionali/internazionali, anche multimodali, ove sono indicati tutti gli elementi essenziali del contratto di trasporto/spedizione da concludere, quali ad esempio in via non esaustiva: la quantità, qualità, peso, dimensioni e tipologia delle merci e le particolari cautele che queste necessitano, il luogo di carico e di destino, i giorni previsti per il carico e il termine per la consegna, il nome del destinatario e del caricatore, particolari necessità in ordine alla conclusione del contratto di trasporto.
MANDANTE: colui che conferisce allo ZENA il mandato di concludere per suo conto, contratti di trasporto o spedizione e di compiere le operazioni accessorie inviando a quest’ultimo per iscritto il Conferimento d’Incarico.
MANDATO: è il mandato contenuto nel Conferimento d’Incarico con il quale il Mandante conferisce a ZENA l’incarico di concludere contratti di trasporto o spedizione per proprio conto. Il Mandato potrà essere conferito allo ZENA con o senza la rappresentanza e quindiZENA agirà alternativamente in nome e per conto del Mandante, ovvero in nome proprio per conto del Mandante. In entrambi i casi, il contratto sarà comunque sottoposto alle presenti Condizioni.
ZENA: è la società mandataria incaricata di stipulare i contratti di trasporto per conto del mandante.
Art. 1 – Oggetto del Contratto
1.1. Il conferimento da parte del Mandante a ZENA, senza alcun obbligo di esclusiva e/o subordinazione, del mandato di concludere per conto di esso, anche solo a proprio nome, i contratti di trasporto o spedizione necessari per la consegna di tutta la merce che verrà indicata tramite il Conferimento d’Incarico che il Mandante invierà a ZENA con congruo preavviso a mezzo e-mail e/o fax nei quali verranno anche indicati tutti gli elementi essenziali del contratto di trasporto o spedizione da concludere, quali ad esempio in via non esaustiva: la quantità, qualità, peso, dimensioni e tipologia delle merci e le particolari cautele che queste necessitano, il luogo di carico e di destino, i giorni previsti per il carico e il termine per la consegna, il nome del destinatario e del caricatore, particolari necessità in ordine alla conclusione del contratto di trasporto.
1.2. Il Mandato viene conferito con o senza rappresentanza per trasporti o spedizioni nazionali e/o internazionali.
Art. 2 – Obblighi di ZENA
2.1. ZENA, una volta confermata l’accettazione del Mandato (che potrà essere espressa anche solo con l’esecuzione dello stesso), si impegna ad eseguire il Mandato in conformità alle istruzioni ricevute dalla Mandante come indicate nel Conferimento d’Incarico, agendo nell’esclusivo interesse della Mandante con la diligenza media del buon padre di famiglia e secondo e nei limiti di quanto previsto dall’Art. 1739 Cod.Civ.
2.2. ZENA ha facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra, salvo ordine scritto contrario da parte del Mandante contenuto nel Conferimento d’Incarico;
2.3. ZENA non assume alcuna responsabilità per l’interpretazione delle istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente dal Mandante che non siano state confermate per iscritto. In mancanza della conferma scritta le istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente saranno considerate come non date e/o ricevute;
2.4. I contratti di trasporto che verranno conclusi da ZENA, salvo diverse indicazioni scritte della Mandante, non prevedranno alcuna deroga rispetto ai limiti di responsabilità del vettore incaricato previsti dalle vigenti normative in base alla tipologia di trasporto e previste secondo gli usi commerciali, di cui il Mandante viene comunque informato attraverso apposito materiale anche pubblicato sul sito internet dello ZENA.
2.5. ZENA procederà, direttamente o tramite il/i Vettore/i alla copertura assicurativacontro tutti i rischi solo dietro mandato conferito per iscritto ed accettatoantecedentemente il ritiro delle spedizioni, con addebito delle spese sostenute sui valori indicati, fissi o variabili (per spedizionidall’estero in porto assegnato è prevista copertura solo con mandato apposito con valore prefissato). L’eventuale coperturaassicurativa contro tutti i rischi, con apposito mandato assicurativo o con valore merci esposto nel DDT, prevede in ogni caso il limite risarcibile massimo di € 100.000,00 per tutte le spedizioni dirette ad ogni singolo destinatario nellostesso giorno. Eventuale copertura assicurativa contro tutti i rischi con apposito mandato denominato, prevede ilmassimo limite risarcibile di € 6,2 il kg.
2.6. Ove ZENA dovesse concludere i contratti di trasporto o spedizione di cui all’art. 1, in violazione delle previsioni di cui all’art. 2.1, sarà inadempiente nei confronti della Mandante esclusivamente per colpa grave in eligendo, impegnandosi a tenere indenne la Mandante di tutti i costi, oneri e spese che questa dovesse subire, comunque fino ad un massimo pari al costo di produzione della merce oggetto della spedizione. Salvo quanto previsto nell’art. 5 delle presenti Condizioni,
ZENA non potrà essere considerata responsabile per avaria o perdita delle merci trasportate ovvero per qualsiasi altra obbligazione nascente dal contratto di trasporto ovvero per le obbligazioni assunte dai terzi con i quali ZENA ha concluso un contratto per conto della Mandante essendo la sua responsabilità limitata a quanto previsto dall’Art. 1739 c.c.
2.7. Salvo diverso incarico scritto, l’imballaggio della merce sarà ad esclusivo carico della Mandante. La Mandante esonera sin d’ora ZENA da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla mancanza e/o insufficienza e/o inadeguatezza dell’imballaggio delle merci, salvo che l’imballaggio non venga effettuato dallo ZENA su incarico scritto della Mandante. Allo stesso modo saranno comunque ad esclusivo onere e carico della Mandante, stivaggio, fardaggio e rizzaggio delle merci salvo differente pattuizione scritta.
2.8. ZENA nell’esecuzione del mandato, ove richiesto espressamente procederà alla nomina di un doganalista per conto della Mandante.
2.9. ZENA farà tutto quanto nelle sue possibilità per verificare che siano rispettati da parte dei vettori incaricati i termini di consegna delle merci indicati dalla Mandante nel Conferimento d’Incarico (che dovranno in ogni caso risultare compatibili con l’osservanza delle norme in tema di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo e sicurezza della circolazione).
2.10. ZENA non è inoltre responsabile dell’esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell’esecuzione del Mandato ricevuto.
2.11. Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto dal Mandante per iscritto e inviato a ZENA tassativamente entro i termini applicabili per effetto della disciplina uniforme o di legge. In tali eventualità e in ogni caso a semplice richiesta, ZENA cederà tutti i diritti derivanti dai contatti conclusi per conto del Mandante il quale dovrà comunque agire in proprio.
2.12. ZENA si impegna per l’intera durata del Mandato a tenere costantemente informata la Mandante, tramite comunicazione scritta, di ogni sviluppo o novità di rilievo nell’espletamento del Mandato. ZENA si obbliga altresì a comunicare tempestivamente alla Mandante l’eventuale sopravvenienza di impedimenti alla regolare prosecuzione del trasporto da parte del vettore.
2.13. Salvo espresse indicazioni del Mandante fornite nel Conferimento d’Incarico e fermo restando l’obbligo di informazione, ZENA, per effetto del Mandato ricevuto, potrà agire ed eseguirlo con la necessaria discrezionalità, con facoltà di effettuare la spedizione della merce anche raggruppandola con altra e comunque compiendo quale agenzia di intermediazione dei trasporti tutte le operazioni necessarie, connesse e presupposte per l’esecuzione del contratto stesso.
2.14. ZENA non assume alcun obbligo di custodia della merce, salvo il caso in cui quest’ultima non venga depositata in magazzini e piazzali di proprietà o nella disponibilità di ZENA.
Art. 3 – Merci e Obblighi della Mandante
3.1. La Mandante, salvo differente accordo scritto, si impegna a incaricare ZENA nei modi e nei limiti di cui alle presenti Condizioni, a concludere contratti di trasporto o spedizione per le sole merci non pericolose, di cui la Mandante ha la disponibilità giuridica.
3.2. La Mandante si impegna a fornire a ZENA tutte le informazioni necessarie per portare a termine l’incarico di cui all’art. 1 per ciascun singolo ordine di organizzazione del trasporto o spedizione.
3.3. Con il Conferimento d’Incarico la Mandante si impegna a non impartire a ZENA alcun ordine che possa in qualsiasi modo comportare la violazione della normativa nazionale e/o internazionale (anche ma non solo in tema di sicurezza dei trasporti), manlevandola espressamente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dalla violazione di questo obbligo.
3.4. La Mandante, salvo differente accordo scritto, non potrà conferire a ZENA Mandato per trasporti o spedizioni relativi a merci pericolose, che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure siano soggette a deterioramento, nonché per trasporto di valori, monete, beni preziosi, opere d’arte.
3.5. ZENA in nessun caso potrà essere chiamata a rispondere a qualsiasi titolo per errate o inesatte informazioni e dichiarazioni fornite dalla Mandante. Nel caso in cui ZENA avesse a sopportare un danno patrimoniale o non patrimoniale di qualunque natura a causa di errate o inesatte informazioni e dichiarazioni fornite dalla Mandante questa sarà tenuta a tenere indenne e manlevare ZENA dal pregiudizio subito.
3.6. ZENA, qualora le circostanze lo richiedano, ovvero anche solo per la minimizzazione dei danni a cui questo dovesse essere esposto, viene sin d’ora autorizzata dalla Mandante a rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo o di abbandono, di procedere alla loro distruzione a rischio, carico e spese della Mandante stessa.
Art. 4 – Corrispettivi
4.1. Il corrispettivo del Mandato verrà concordato di volta in volta ovvero, in mancanza di previo accordo, verrà quantificato come da listino prezzi presente sul sito internet di ZENAal momento dell’inizio della singola spedizione, ovvero dagli usi commerciali.
4.2. Salvo differenti accordi scritti, in qualsiasi momento durante l’esecuzione del Mandato, ZENA potrà emetterà regolare fattura nella quale saranno indicate le attività svolte in base al Mandato ricevuto.
4.3. I pagamenti dovranno essere eseguiti a mezzo di bonifico bancario prima dell’esecuzione del trasporto, o eventualmente previo accordo scritto con bonifico bancario a 30 giorni d.f.
4.4. Nel caso di cui all’art. 2.8. i diritti doganali dovranno essere sempre corrisposti dalla Mandante prima dell’arrivo della merce in dogana e/o comunque anticipati dalla Mandante. A ZENA è comunque dovuto il rimborso delle somme eventualmente anticipate per conto della Mandante, anticipazione che potrà essere effettuata a discrezionalità di ZENA.
4.5. Fermo restando quanto previsto all’art. 3.6 delle presenti Condizioni, la Mandante si obbliga inoltre a rimborsare a ZENA tutte le spese, costi ed oneri da questa eventualmente sostenuti anche per soste, in caso di ritardato o mancato ritiro delle merci da parte del destinatario o di ritardata o mancata consegna delle merci da parte del mittente, soste.
4.6. ZENA in caso di mancato rispetto del termine di pagamento del corrispettivo di cui al presente articolo e in caso di mancato immediato rimborso delle eventuali anticipazioni di ZENA, oltre a quanto previsto dall’art. 3.6 di cui sopra, potrà risolvere il contratto tramite semplice comunicazione scritta senza necessità di preavviso; fermo
restando in capo a ZENA il diritto di richiedere la corresponsione degli intessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 e s.m.i.sia sui corrispettivi che sulle anticipazioni, l’eventuale maggior danno, nonché di ritenere la merce eventualmente detenuta ai sensi degli artt. 2761 e 2756 c.c. e di costituire pegno su di essa, sino al pagamento di tutto quanto dovuto dal Mandante e con facoltà, dalla comunicazione, di far stoccare la merce in qualsivoglia posizione, anche all’aperto e in luogo non protetto, con rischi tutti a carico della Mandante.
4.7. I preventivi del costo totale della spedizione, comprensivi dei costi del trasporto, ove indicati da ZENA al Mandante, vengono elaborati sulla base di quotazioni ricevute dai vettori ovvero dai prezzi standard individuati da questi ultimi nei propri listini. Il prezzo totale così preventivato potrà quindi assumere delle variazioni in considerazioni delle particolarità del trasporto, delle condizioni meteo marine, di problematiche relative all’importazione ed esportazione della merce, di problemi attinenti alla navigazione ovvero ai porti ovvero per altre cause che possono occorrere nei traffici internazionali.
4.8. ZENA è sempre autorizzata, ma non obbligata, ad anticipare noli, dazi, costi e spese per conto del Mandante anche quando abbia agito in nome e per conto dello stesso, anche in considerazione dell’incarico di svincolare le merci in arrivo a destinazione. Tutte le somme anticipate da ZENA devono essere rimborsate dalla Mandante a semplice richiesta.
Art. 5 – Caso fortuito e Forza Maggiore
ZENA non sarà responsabile per inadempimenti contrattuali dovuti ad incendio,epidemie, inondazione, sciopero, agitazione sindacale, insurrezioni, stato di guerra o atti simili, elementi naturali, embargo, condizioni climatiche impossibilitanti, atti dell’Amministrazione di uno Stato o delle Dogane, caso fortuito e forza maggiore o qualsiasi altra causa al di fuori del proprio ragionevole controllo e non imputabile ad essa, a condizione che detti eventi non potessero essere previsti nel momento in cui il Contratto è stato concluso.
Art. 6 – Furto e rapina
Ferme restando le regole di responsabilità di ZENA, le parti espressamente si dichiarano concordi nel riconoscere che l’evento rapina, che comporti la sottrazione totale o parziale delle merci, sia che avvenga nel corso del trasporto, sia che avvenga nella fase di deposito presso i magazzini del vettore o di terzi, comporterà l’esonero dellaresponsabilità di ZENA, dovendosi configurare quale ipotesi di caso fortuito e forza maggiore.
Art. 7 – Termini di Resa
I termini di resa, che dovranno in ogni caso risultare compatibili con l’osservanza delle norme in tema di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo, sono sospesi nei giorni di sabato e domenica, nei giorni festivi infrasettimanali, durante ilperiodo di chiusura per ferie estive ed invernali previste dalla Categoria, nei giorni in cui è vietata la circolazione, per cause diforza maggiore e tra le ore 18 e le ore 8 di ogni giorno. ZENA fornisce i suoi termini di resa indicativi, eventuali impegnitassativi di resa devono essere specificati sui D.D.T. dal mandante ed accettati per iscritto dal responsabile della filiale del ZENA; eventuali provate inadempienze potranno dare diritto al rimborso delle sole spese di trasporto della singola spedizione relativa, conesclusione di qualsiasi voce di danno diretto ed indiretto. I normali termini di resa non potranno essere garantiti in presenza dimerci che per pesi e/o dimensioni non rientrino negli standard convenuti. I termini di resa si intendono con riferimento al momentodell’affidamento della merce. Gli ordini di ritiro merce pervenuti entro la mattina vengono di norma eseguiti entro il giorno stesso,salvo diverso accordo o in caso di località disagiate. Le richieste pervenute nel pomeriggio o relative a località disagiate verrannoprogrammate per il giorno lavorativo successivo. Nel caso che l’oggetto del trasporto sia costituito da plichi per la partecipazione abandi di gara, gare di appalto o procedure simili, il Mandante deve: (i) farne specifica menzione scritta nel D.D.T.; e (ii) specificare, per iscritto, il termine ultimo e tassativo di consegna al destinatario; fermo restando che (iii) ZENA sarà libera di accettare omeno il trasporto e che l’impegno tassativo di resa dovrà essere accettato per iscritto dal responsabile della filiale del ZENA. Inmancanza di taluno degli elementi di cui ai punti (i) – (ii) – (iii) che precedono, ZENA, se anche abbia dato corso al trasporto, sarà tenuta, in caso di mancata o ritardata consegna, al rimborso delle sole spese di trasporto della spedizione, esclusa qualsiasivoce di danno diretto e/o indiretto. Per contro, in presenza di tutti gli elementi di cui ai suindicati punti (i) – (ii) – (iii), ZENA, incaso di mancata e/o ritardata consegna, sarà tenuta solo al rimborso del doppio delle spese di trasporto della singola spedizionerelativa, con esclusione di qualsiasi voce di danno diretto ed indiretto, salvo che il mandante dimostri che il ZENA ha agito con doloo colpa grave.
Art. 8 – Giacenza
Si verifica per impedimento alla consegna a causa di rifiuto, di destinatario sconosciuto o di destinatario irreperibile; al rientro della merce si procede all’apertura della “giacenza” e all’immediata comunicazione al Mandante. Trascorsi i giorni convenuti dalla comunicazione di giacenza al Mandante, senza che questi abbia fornito per iscritto precise istruzioni, si provvede alla restituzione della merce. Le spese di giacenza verranno addebitate come da listino se non esplicitamente previamente concordate.
Art. 9 – Merci Pericolose
Si precisa che non essendo in possesso il ZENA di regolare autorizzazione, né avendo la disponibilitàdi vettori munitidi mezziattrezzati per il trasporto di merci pericolose conformemente alle disposizioni dell’ADR e della normativa legislativa eregolamentare vigente, non verranno accettate per il trasporto merci comunque classificabili come pericolose. Nel caso in cui il ZENA avesse a sopportare un danno ed un conseguente pregiudizio patrimoniale di qualunque natura causa la inesattezza delleindicazioni fornite e delle dichiarazioni fatte dal Mandante in ordine alla esatta natura delle merci ai sensi dell’art. 1683 c.c., questisarà tenuto a tenere indenne e manlevare ZENA dell’eventuale relativo pregiudizio patrimoniale da quest’ultimo subito.
Art. 10 – Merci non accettabili dalla organizzazione di ZENA
a. Limiti di peso e misure: colli di peso superiore ai 1.000 kg. colli di altezza superiore ai 180 cm colli di lunghezza superioreai 400 cm. colli di lunghezza superiore ai 140 cm. se di peso superiore ai 50 kg. colli la cui lunghezza del lato maggiore,sommata alla circonferenza o al perimetro dei lati minori, sia superiore ai 700 cm. per Estero a mezzo DPD: limite peso percollo kg. 31,5 – lunghezza cm. 175 – dimensioni totali cm. 300. A mezzo EuroExpress: bancali di dimensioni superiori a: altezza180 cm – lunghezza 120 cm – larghezza 120 cm.; peso massimo 1000 kg. Colli di dimensioni superiori a: altezza 120 cm -lunghezza cm. 300 – larghezza 150 cm – volume 2 m3; peso massimo 50 kg.
b. Colli non imballati – lamiere – damigiane – barche – macchine agricole – veicoli a motore – casse o macchinari che non possonoessere movimentati bancalati. Per estero a mezzo EuroExpress: effetti personali, merci dirette a fiere, merci dirette a caselleùpostali, consegne in fermo deposito, consegne con finestra di tempo
Per estero a mezzo DPD: merci su bancale, merci dirette a fiere, merci dirette a caselle postali, consegne su appuntamento.
c. Preziosi – quadri – mobili antichi – masserizie – piante e/o animali vivi – prodotti a temperatura controllata o facilmente deperibili
– titoli – carte valori – monete – biglietti di lotterie o buoni vari – articoli e documenti non riproducibili – collezioni – beni il cuitrasporto sia proibito dalla legge (es.: armi, droghe, tabacchi di monopolio, valori bollati, ecc.) – merci pericolose – scarti dimedicinali o materiali per ricerche mediche e/o biologiche – merce infiammabile o pericolosa (ADR) – merce soggetta a bolleUTIF e/o di legittimazione (oli minerali). Per le merci del gruppo C, se erroneamente affidate ed accettate, il ZENA non assumealcuna responsabilità e non sono assicurabili da polizze vettoriali.
d. Trasporto prodotti alimentari e/o medicinali: si accettano esclusivamente alimentari e/o medicinali non deperibili debitamenteconfezionati ed imballati a norma di legge, con esclusione di quelli trasportabili e/o immagazzinabili a temperatura controllata.
Art. 11 – Competenze per prestazioni eccezionali e/o servizi particolari
I ritiri e consegne merci si intendono effettuati al numero civicodel mandante o del destinatario o nel diverso luogo indicato nei documenti di trasporto (D.D.T.). Per il carico e lo scarico, i ritiri e leconsegne effettuati con modalità che rendono indispensabili prestazioni eccezionali ed accessorie sarà dovuto, rispettivamente dalmandante o dal destinatario, un corrispettivo a copertura dei maggiori costi sostenuti (ad es.: consegne ai piani, sia superiori cheinferiori o altre cause che caratterizzano una consegna disagiata, ai supermercati o equipollenti, agli spedizionieri internazionali oconsegne da eseguirsi in fasce orari e concordate con mandante o destinatario, merci da spallettizzare, merci a codice, merci daposizionare su scaffalature, ecc. ed ogni altro caso di impiego eccessivo di tempo operativo, ad esempio dirottamenti per cause nondovute al ZENA). Potranno essere applicate addizionali specifiche per traffici particolari o per particolari condizioni operative.
Saranno inoltre applicate competenze dovute ad operazioni di ritiro e/o consegna in zone urbane, centri storici, aree pedonali, ezone extraurbane con particolari limitazioni di traffico o con circolazione comunque difficoltosa, oltre al recupero dei costi per ritiritentati ma non eseguiti per cause del cliente.
Art. 12 – Diritto di pesatura
È previsto addebito concordato per il rilevamento del peso reale, tramite macchine smistacolli automatiche.
Art. 13 – Documenti di trasporto
I documenti di trasporto devono contenere ben chiari tutti i dati essenziali per l’esecuzione del trasporto:
– Indirizzo del destinatario, completo di CAP esatto e sigla della provincia di destinazione, Partita IVA o codice fiscale del
destinatario, se il trasporto è in assegnato.
– Numero di telefono cellulare e/o indirizzo e-mail del destinatario
– Indirizzo del Mandante completo di CAP e provincia, Partita IVA o Codice Fiscale
– Numero dei colli e natura delle merci
– Esatto volume delle merci espresso in metri cubi. – Peso lordo espresso in Kg.
In caso di errate indicazioni, le spedizioni saranno fatturate in base ai pesi ed ai volumi rilevati da ZENA o dal/i vettore/i, anche successivamenteall’accettazione della spedizione ed in assenza del cliente. L’esito del riscontro, effettuato con sistemi certificati da terzi, farà fede nei rapporti tra il ZENA ed il cliente.
Art. 14 – Comunicazioni
Ogni comunicazione indirizzata allo ZENA sarà ritenuta valida esclusivamente se effettuata presso gli indirizzi nel seguito indicati:
ZENA SRL Via Melzi d’ERIL 44,20154Milano, (02) 87246767, info@zena.com
Art. 15 – Legge Applicabile e Foro Esclusivo
15.1. La legge da applicarsi al Contratto è la legge italiana.
15.2. Qualsiasi controversia relativa alla validità, all’interpretazione, alla esecuzione e alla risoluzione del contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano con esclusione espressa di qualsiasi altro alternativo e/o concorrente
Art. 16 – Disposizioni generali e conclusive
16.1. Eventuali modifiche o aggiunte al Conferimento d’Incarico, ovvero deroghe alle presenti Condizioni Generali, a pena di nullità e inefficacia, dovranno essere concordate in forma scritta fra le Parti.
16.2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni, si fa riferimento alla disciplina disposta dalla normativa italiana vigente in materia di spedizione.
16.3. Conseguentemente, la violazione o la disapplicazione anche reiterata di una o più delle previsioni contenute nelle presenti Condizioni non dovrà intendersi quale tacita accettazione delle violazioni o disapplicazione delle stesse.
Art. 17 – Trattamento Dati Personali
il mandante dichiara di avere ricevuto e preso visione delle informative rese ai sensi dell’art. 13 delRegolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD, allegate al contratto tariffario.
Art. 18 – Codice Doganale dell’Unione Europea – Responsabilità
Il Mandante dichiara che la merce, prima di essere affidata a ZENA:
– è stata sdoganata per l’importazione nell’Unione Europea. In tal caso, il Mandante dichiara e garantisce che la suddetta merce è statadefinitivamente sdoganata per l’importazione (rilasciata per libera circolazione e consumo) in conformità ai requisiti del CodiceDoganale dell’Unione (Regolamento (UE) n. 952/2013, e successive modifiche, che istituisce il Codice Doganale dell’Unione); o
– è stata prodotta in Unione Europea.
ZENA non potrà in nessun caso essere considerata il destinatario della merce, secondo la definizione fornita dal Codice Doganaledell’Unione, né il suo numero EORI né il suo numero di partita IVA potranno in nessun caso essere utilizzati ai fini delledichiarazioni doganali di importazione o esportazione senza il suo preventivo consenso scritto.
Il Mandante dichiara e garantisce inoltre che la suddetta merce è conforme alle normative europee del prodotto.
Qualsiasi violazione delle suddette dichiarazioni e garanzie comporterà la piena ed incondizionata responsabilità del Mandante, senzanecessità di alcuna comunicazione in tal senso da parte del ZENA. Il Mandante risponderà di tutte le conseguenze economiche di taleviolazione e sarà tenuto a risarcire il ZENA di tutti i danni dalla stessa subiti.
19 – Responsabilità del Vettore
La Mandante è consapevole che i contratti che ZENA andrà a stipulare con il/ Vettore/i sono disciplinati dalle seguenti regole: per l’Italia secondo gli artt. 1693, 1694 e 1696 C.C., come modificato dall’art. 10 del D. Lgs. n. 286/2005, con conseguente previsione di un limite risarcitorio, in caso di perdita o avaria della merce trasportata, pari ad euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata. Detto limite, per espressa e concorde volontà delle parti, si applicherà non solo alle ipotesi diperdita e avaria della merce, ma anche in tutti glialtri casi che investono direttamente o indirettamente la responsabilità del vettore. I trasporti per l’estero si intendono regolati dallaConvenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e successive modifiche), pertanto, verrà applicato il limite risarcitorio in essa previsto(Diritti Speciali di Prelievo x coefficiente 8,33 = risarcimento al kg di peso lordo di merce perduta o avariata), per perdita e avariamerce, nonché il limite in essa previsto in caso di ritardo. In assenza di mandato assicurativo per copertura di tutti i rischi, infunzione o meno di assicurazione in proprio del committente, questi si impegna a garantire la non rivalsa sul Vettore per importieccedenti il limite risarcitorio stabilito dal D. Lgs. n. 286/2005, dal regime CMR o dalla Convenzione di Varsavia, a seconda della legge applicabile. Sia per l’applicazione degli obblighi di legge, sia in presenza di mandato assicurativo, il destinatario dovrà apporre nella lettera di vettura specifiche e dettagliate riserve in ordine allo stato apparente della merce e del suo imballaggio, non avendo alcun valore l’apposizione di riserve generiche. In tale ultimo caso, il vettore non sarà tenuto responsabile per la perdita oper l’avaria delle merci trasportate. Eventuali reclami relativi alla responsabilità del vettore per perdita parziale o avaria della mercetrasportata, non immediatamente riconoscibili al momento della riconsegna, dovranno essere comunicati per iscritto al vettore, apena di decadenza, entro 8 giorni di calendario dalla data di ricevimento per le spedizioni nazionali; per le spedizioniinternazionali, si applicheranno i termini previsti dalla Convenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e successive modifiche).
20 – Validità della proposta – Clausola risolutiva espressa
La validità della proposta è subordinata al ritorno di copia del contratto tariffario recante le due firme di accettazione; lo stesso potrà essere risolto in qualsiasi momento, mediante disdetta da comunicarsi con 30 gg. di preavviso. Il mancato appoggio delle spedizioni nelle quantità convenute porterà alla revisione delle quotazioni della proposta stessa. Il mancato pagamentodei corrispettivi a ZENA e il rimborso delle anticipazioni alle scadenze convenute determinerà la risoluzione immediata del presente contratto, dovendosi ritenere la presente quale clausola risolutiva espressa.
21 – Diritto di Ritenzione
Come da art. 23 delle Condizioni Generali Confetra, a copertura di tutti i crediti comunque derivanti dagli incarichi affidati, anche se già eseguiti, relativi pure a prestazioni periodiche o continuative, si eserciterà il diritto di ritenzione su quanto si trova nella detenzione del vettore, sia merci che contrassegni.
22 – Ricerche d’archivio e documentazione
E’ previsto l’addebito per la visualizzazione/invio di copie di documenti per i quali non è intervenuta prescrizione. Trascorso 1 anno dall’affidamento della spedizione, ZENA potrà distruggere ogni documento relativo al trasporto o alla spedizione stessa.